Certificazioni mediche
Art.1- Tutela sanitariadei tesserati F.I.P.T
1C. Attività sportiva agonistica
Deve considerarsi attività sportiva agonistica quella effettuata sotto la diretta organizzazione federale o dei suoi organi periferici. L’età d’inizio della pratica agonistica è stabilita a 10 anni, da compiere entro la conclusione dell’anno solare in corso.
“Ciò evidenzia come non esista un’età limite per lo sport agonistico della Palla Tamburello. Tale regolamento non esplicita, ma al contempo non annulla in alcun modo l’età minima di 14 anni per l’accesso alle competizioni di categoria”
Tutti i tesserati in qualità di Atleti (Art. 4.1.a dello Statuto Federale), che quindi svolgono od intendono svolgere attività sportiva agonistica nell’ambito della Federazione, sono tenuti all’osservanza delle norme statali o regionali inerenti la tutela delle attività sportive in ordine agli accertamenti sanitari preventivi e periodici della propria idoneità. Come da DM del 18/2/1982 e successive modifiche, lo sport della Palla Tamburello è classificato in Tabella B e quindi prevede una Visita di Idoneità Agonistica Annuale, effettuata secondo lo specifico protocollo indicato nel decreto, esclusivamente presso un Medico Specialista in Medicina dello Sport.
“si segnala come gli ultimi Protocolli Cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico (COCIS 2017) evidenzino come, per gli atleti Master (uomini di età>40 anni e donne di età>50 anni) il Medico dello Sport visitatore debba effettuare una valutazione del rischio cardio-vascolare globale in atto di visita. Tali protocolli segnalano inoltre che il passo successivo per il Medico dello Sport CONI – sia l’effettuazione di un Test Ergometrico Massimale integrativo al protocollo di visita. Come si può capire, tali indicazioni lasciano allo specialista la valutazione finale sull’effettuazione degli esami integrativi, sempre nel rispetto delle normative e delle linee guida. Viste tali novità si consiglia a tutte le società sportive di rivolgersi al proprio Centro di Medicina dello Sport di riferimento per valutare preventivamente con lo specialista le nuove modalità di effettuazione della Visita di Idoneità Agonistica per gli atleti master (come l’eventuale effettuazione di esami ematochimici e/o Test Ergometrico Massimale in sede o preventivamente in altra struttura)”
1D Attività sportiva non agonistica
Come da DM del 24/04/13 e successive modifiche ed interpretazioni, tutti i tesserati non qualificabili come Agonisti, ma che comunque pratichino regolarmente una attività sportiva sotto la diretta organizzazione federale o dei suoi organi periferici, devono preventivamente presentare un certificato di idoneità non agonistico (Circolare CONI 10/06/2016 – Certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica).
In considerazione delle normative vigenti e dello Statuto Federale sussiste l’obbligo della certificazione per:
- tutti i tesserati in qualità di Atleti (Art. 4.1.a dello Statuto Federale) non qualificabili quali Agonisti (DM del 24/04/13); “sono considerati in questa categoria i giovani atleti di età inferiore ai 10 anni”
- i Tecnici sportivi (Art. 4.1.d dello Statuto Federale), in quanto partecipano attivamente e regolarmente alle attività sportive, sia allenamenti che gare (Circolare CONI 10/06/2016 – Tess.A); “sono considerati in questa categoria i tecnici, gli allenatori ed i preparatori delle Società Sportive”
- tutti i tesserati (indipendentemente dalla categoria di tesseramento) che prendano parte “attivamente sul campo” ad attività sportive sotto la diretta organizzazione federale o dei suoi organi periferici, specificatamente qualificate quali attività sportive non agonistiche (Circolare CONI 10/06/2016 – Tess.A). “sono considerati in questa categoria i tesserati che partecipano attivamente sul campo ad eventi dimostrativi, divulgativi o di altro tipo ma comunque non competitivi, organizzati dalla FIPT, sia pure tramite i suoi organi provinciali. Rimangono esclusi coloro che partecipano a tornei che, essendo competitivi, richiedono comunque un’idoneità agonistica”
In considerazione delle normative vigenti e dello Statuto Federale non sussiste l’obbligo della certificazione, ma si raccomanda, comunque, un controllo medico preventivo prima dell’avvio dell’attività sportiva, per:
- gli Ufficiali di Gara (Art. 4.1.e dello Statuto Federale), in quanto non praticanti una attività sportiva che comporti un impegno fisico (Circolare CONI 10/06/2016 – Tess.B);
- i restanti tesserati (Art. 4.1.b – Art. 4.1.c – Art. 4.1.f dello Statuto Federale) in quanto catalogabili quali tesserati non praticanti alcuna attività sportiva (Circolare CONI 10/06/2016 – Tess.B).
“risulta palese che il presente regolamento sanitario deve rispettare le linee guida nazionali e quindi non è possibile imporre un’idoneità non agonistica a soggetti che non svolgono alcuna attività fisica all’interno del campo-gara (esempio Ufficiali di Gara, dirigenti Accompagnatori, ecc…) ma abbiamo comunque voluto raccomandare alle società Sportive ed ai comitati Provinciali il buon senso di stimolare lo stesso tali tesserati ad un controllo medico preventivo”
A cura di
Dott. Fabio Faiola Medico Federale FIPT