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Compensi sportivi e detrazioni per carichi di famiglia.

Il secondo comma dell’art.12 del Tuir stabilisce che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Il riferimento, dunque, da prendere in considerazione ai fini della verifica del limite per essere considerati a carico è il “reddito complessivo” del soggetto, cioè la grandezza che trova collocazione al rigo RN1 del quadro RN del modello UNICO.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non vanno considerati per la verifica del limite di € 2.840,51:

  •   i  redditi esenti;
  •   i redditi assoggettati a tassazione separata (anche per opzione);
  •   i  redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Tuttavia, vi sono situazioni nelle quali il Legislatore fiscale ha previsto che nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:

  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
  • le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive

In questa elencazione non sono comprese le somme erogate ai sensi dell’art 67 lett m) del TUIR che, si ricorda dopo i primi 7.500 euro in esenzione da Irpef, quindi, i successivi €20.658,28 (arrivando così fino ad €28.158,28 complessivi di compensi) sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta

Considerando che, come indicato nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO, solo la parte assoggettata a ritenuta a titolo di acconto e cioè quella che eccede i 28.158,28 euro va riportata nel quadro RN nel rigo RN1 (reddito complessivo) che rappresenta il parametro di riferimento per valutare la posizione di familiare a carico,  non si può che concludere che in assenza di un intervento normativo contrario, un soggetto che percepisce unicamente somme erogate ai sensi dell’art 67 lett. m) di importo annuo non superiore ad € €28.158,28 debba essere considerato, al verificarsi delle altre condizioni previste dalla norma, fiscalmente a carico di altro soggetto, non rientrando tali somme nel calcolo del reddito complessivo.

Compensi sportivi  ed ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

Dal 1° gennaio 2015, il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha introdotto una nuova disciplina in materia di ISEE

L’ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare.

Tra i redditi da prendere in considerazione sono inclusi anche i redditi fiscalmente esenti. In particolare nelle istruzioni della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ) al punto 6.2 si legge:

6.2. Redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall’INPS)

In questo campo indicare i redditi percepiti che, in base alle norme vigenti, non rientrano nel reddito complessivo IRPEF né sono assoggettati ad altre tipologie di imposizione in Italia, come ad esempio:

6) Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche (indicata nel punto 25 della certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014, se nel punto 19 è presente il codice N);

Appare chiaro quindi che i compensi degli sportivi dilettanti, sia quelli relativi alla fascia esente sia i successivi, entrerano nel computo del nuovo Isee.

Di conseguenza in tutti i casi in cui è richiesto la determinazione dell’Isee per accedere a delle prestazioni socio-sanitarie agevolate o per il diritto allo studio universitario è necessario denunciare anche i redditi degli sportivi dilettanti nella misura in cui tali redditi siano percepiti da un componente del nucleo familiare.

Compensi sportivi ed indennità di disoccupazione

Sono considerate cause di decadenza dall’indennità, la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, di natura subordinata o parasubordinata, da cui deriva un reddito superiore a 8.000 euro e lo svolgimento di un’attività lavorativa di natura autonoma da cui derivi un reddito superiore a 4.800.

Né la normativa né la prassi menzionano i redditi diversi ex art. 67 T.U.I.R. tra le cause di decadenza dall’indennità di disoccupazione.

Questa tipologia di somme corrisposte a sportivi dilettanti non può infatti essere assimilata ad un compenso derivante da rapporto di lavoro, non essendo previsto, tra l’altro, il versamento dei contributi previdenziali ed essendo specificato che deve trattarsi di redditi non conseguiti nell’esercizio di arti o professioni ne’ in relazione alla qualità di lavoratore dipendente,

Muovendo da simili considerazioni si ritiene che il percepire le somme su menzionate non comporti la decadenza dall’indennità di disoccupazione.


L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione di tale indicatore è necessaria per accedere alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime.

Fonte Fisco Csen

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